Articolo 30 Regole di gestione del Patrimonio
In ottemperanza delle norme vigenti si dispone altresì che :
a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
b) in caso di scioglimento di una struttura del SIULP , il patrimonio, ove esistente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza del SIULP designata dal Consiglio Generale Nazionale sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Il mutamento di denominazione di una singola struttura periferica e/o la sua adesione ad altra organizzazione sindacale costituisce anche ai fini del presente comma causa di scioglimento di diritto della struttura medesima.
c) in caso di scioglimento del SIULP, per qualunque causa sia dovuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio sarà devoluto in base a quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs 460/97;
d) i contributi associativi, di qualsiasi tipologia, sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione o restituzione.
I singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere le divisioni del patrimonio ne pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.
 

 

TITOLO V
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA
 

 

Articolo 31 Incompatibilità, ineleggibilità, decadenze
Le cariche esecutive, direttive, organizzative, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale ad ogni livello sono incompatibili:
  • con le cariche governative ed elettive a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché con la candidatura ai suddetti mandati. L’accettazione della candidatura comporta l’immediata decadenza da ogni carica sindacale e la non eleggibilità per i 18 mesi successivi dalla fine del mandato o, comunque, per un periodo analogo in caso di mancata elezione;
  • con l’appartenenza agli organi esecutivi e direttivi dei partiti e dei movimenti politici a tutti i livelli.
  • Sono altresì incompatibili le seguenti cariche sindacali con gli incarichi amministrativi:
  • Organismi a livello provinciale e Questore o Vice Questore vicario;
  • Organismi Regionali o Provinciali e Dirigente di uffici articolati su base interprovinciale sede di contrattazione.
Chiunque si trovi nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla carica sindacale.
L’iscrizione al SIULP non è compatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete o palesi che pratichino principi contrari a quelli espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano fini sindacali contrari a quelli del SIULP.
E’ incompatibile svolgere attività di direzione nel SIULP con l’iscrizione ad associazioni di categoria a scopo sindacale.
La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell’ambito dell’organizzazione o in enti controllati o partecipati dalla medesima.
In tale ipotesi l’iscritto non può chiedere la divisione del patrimonio né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sottoforma di contributi in precedenza versati.
In caso di ricorso ad organi di giustizia diversi da quella interna, e quando è sopravvenuta la perdita della qualità di iscritto, l’iscritto stesso non può richiedere il ristabilire della carica sindacale precedentemente ricoperta se non attraverso nuove procedure elettive previste dal presente Statuto e secondo la disciplina contenute nel relativo Regolamento Congressuale vigente.
 

 

Articolo 32 Cumulo di cariche
Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche:
  • Segretario Generale o membro della Segreteria Nazionale con Segretario Generale e membro di Segreteria Provinciale e Regionale;
  • Segretario Generale Regionale con Segretario Generale Provinciale
  • componente del Collegio dei Probiviri Nazionale, con quello Regionale;
  • componente del Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale con quello Regionale e Provinciale.
Chiunque si trova nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla nuova carica.
 

 

Articolo 33 Sanzioni disciplinari
E’ passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto al SIULP il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l’organizzazione sindacale o configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.
Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di gravità:
  • biasimo scritto;
  • sospensione da 1 a 6 mesi dall’esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
  • l’espulsione dall’organizzazione.
Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione, per:
  • comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento; con le regole in essi precisati; con le corrette norme di leale comportamento verso l’organizzazione e gli scopi che la stessa persegue; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
  • delitti dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l’iscritto abbia subito condanna definitiva.

 

Articolo 34 Collegio dei Probiviri
I Collegi dei Probiviri sono costituiti nelle strutture SIULP provinciali, regionali e in quella nazionale.
Compiti dei Collegi provinciali sono:
  • provvedere all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
  • decidere, sulla base delle risultanze dell’istruttoria stessa, l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto; la decisone, anche se di archiviazione, deve essere motivata.
Avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri Provinciali è ammesso ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri Regionali ed in seconda ed ultima istanza al Collegio dei probiviri Nazionali.
Il collegio dei probiviri Nazionali è competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i membri della Segreteria Nazionale, i Segretari Regionali e Provinciali nonché, su tutti i dirigenti sindacali che ricoprono cariche nazionali (consiglio generale, direttivo nazionale, collegio dei sindaci revisori nazionali).
Per consentire, ai quadri dirigenti nazionali o quelli che rivestono incarichi in organismi nazionali, parimenti a tutti gli altri iscritti al SIULP per i quali è previsto un primo grado di giudizio a livello provinciale e/o regionale, con possibilità di proporre appello ai Probiviri Nazionali, la possibilità di ricorrere avverso le
pronunce del Collegio dei Probiviri Nazionale, quale organo naturale al quale è rimessa la competenza per deliberare sugli aspetti disciplinari interessanti i suddetti, è costituito il “Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale”.
Tale collegio, composto da tre elementi eletti dal Congresso Nazionale ha la sola competenza a decidere sui ricorsi presentati dai quadri nazionali avverso le delibere dei Probiviri Nazionali di cui sono stati oggetto.
È altresì competente, qualora si dovesse verificare la necessità, a giudicare su eventuali procedimenti disciplinari riguardanti i componenti dei Collegi dei Probiviri a livello provinciale, regionale e nazionale.
Per il funzionamento, il Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale, così come per le procedure e le modalità di delibera delle proprie decisioni, si attiene al Regolamento approvato al Congresso che disciplina l’operato dei Collegi dei Probiviri.
In veste di collegio arbitrale, il collegio dei probiviri nazionali, decide, sulle controversie per l’applicazione
dell’articolo 39 del presente Statuto limitatamente alle questioni di natura disciplinare.
Il Collegio dei Probiviri nazionale esprime altresì, alle istanze che ne facciano richiesta, pareri in merito alle interpretazioni delle norme statutarie relativamente all’applicazione degli articoli di natura disciplinare previsti dal presente Statuto, e dirime le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.
 

 

Articolo 35 Procedimento disciplinare
L’attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo o di un semplice iscritto, secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento di funzionamento del Collegio, approvato dal Congresso.
Le eventuali modifiche che dovessero necessitare tra un congresso e l’altro saranno discusse e approvate dal Direttivo Nazionale
 

 

Articolo 36 Sospensione cautelare
In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria componente può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.
Il comitato direttivo relativo dovrà ratificare tale decisione entro e non oltre 30 giorni dalla adozione del provvedimento di sospensione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
 

 

Articolo 37 Commissariamento delle strutture
Nel caso di grave violazione dello Statuto, di modifiche degli Statuti locali in senso difforme a quanto disposto dallo Statuto nazionale, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale e di utilizzo delle risorse economiche finanziarie per il perseguimento di scopi contrari ed estranei alle finalità statutarie del S.I.U.L.P. e/o contrari alla sua integrità organizzativa ed associativa, il Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei presenti, con provvedimento motivato, può disporre lo scioglimento di qualsiasi organo o struttura e la nomina di un commissario straordinario.
Tale potestà, nei casi di urgenza, può essere esercitata dalla Segreteria Nazionale salvo ratifica da parte del Direttivo Nazionale nella sua prima riunione successiva.
 

 

Articolo 38 Compiti del Commissario Straordinario
Il Commissario deve provvedere all’ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Direttivo Nazionale che non può comunque superare i sei mesi.
Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque portarsi oltre i tre mesi.
Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 37 può essere nominato un commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
 

 

Articolo 39 Clausola arbitrale
  1. Gli associati, le Strutture nazionali e periferiche, nonché i loro organi hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti predisposti ed approvati in conformità dello stesso e ogni altro provvedimento assunto in conformità dell’uno e degli altri.
  2. gli associati, in ragione della loro appartenenza all’organizzazione sindacale e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento organizzativo, sanzionatorio e disciplinare adottato in conformità dello Statuto e dei Regolamenti dagli organi competenti. A tal fine sino alla definitiva conclusione dei provvedimenti di cui al capoverso precedente, pena la decadenza da iscritto al SIULP, non faranno ricorso ad organi di giustizia diversi da quelli previsti dal presente Statuto.
  3. le controversie sulla corretta applicazione delle norme statutarie, fatte salve quelle di natura disciplinare, per le quali vige la disciplina di cui agli artt. 33, 34, 35 e 36 dello Statuto, oltre ai capoversi precedenti del presente articolo, sono devolute, su istanza della parte interessata ed in via esclusiva, alla Segreteria Nazionale e/o al Direttivo Nazionale.
Qualora l’istanza dovesse comportare pronunce su materie di principi fondamentali e fondanti le norme dello Statuto stesso, e per le quali i precedenti organismi non hanno trovato una soluzione adeguata alle controversie proposte, tra un congresso e l’altro, l’organismo deputato a dirimerle rimane il Consiglio Generale Nazionale.
 

 

Articolo 40 Norma finale
Lo Statuto è da considerarsi vincolante dal 1 gennaio 2012 a seguito di approvazione nel corso del 7° Congresso Nazionale
 

 

ALLEGATO A
Sono costituite a norma dello Statuto le Segreterie Provinciali e Regionali SIULP come di seguito denominate. Nel caso di variazione della denominazione, se non preventivamente deliberata dal Congresso Nazionale, si configura lo scioglimento della struttura SIULP di cui è stata cambiata la denominazione.
In tale ipotesi si opererà secondo quanto stabilito dall’art. 11 dello Statuto medesimo
 

 

Segreterie Provinciali SIULP:
1. SIULP Agrigento
2. SIULP Alessandria
3. SIULP Ancona
4. SIULP Arezzo
5. SIULP Ascoli Piceno
6. SIULP Asti
7. SIULP Avellino
8. SIULP Bari
9. SIULP Belluno
10. SIULP Benevento
11. SIULP Bergamo
12. SIULP Biella
13. SIULP Bologna
14. SIULP Bolzano
15. SIULP Brescia
16. SIULP Brindisi
17. SIULP Cagliari
18. SIULP Caltanissetta
19. SIULP Campobasso
20. SIULP Caserta
21. SIULP Catania
22. SIULP Catanzaro
23. SIULP Chieti
24. SIULP Como
25. SIULP Cosenza
26. SIULP Cremona
27. SIULP Crotone
28. SIULP Cuneo
29. SIULP Enna
30. SIULP Ferrara
31. SIULP Firenze
32. SIULP Foggia
33. SIULP Forlì Cesena
34. SIULP Frosinone
35. SIULP Genova
36. SIULP Gorizia
37. SIULP Grosseto
38. SIULP Imperia
39. SIULP Isernia
40. SIULP La Spezia
41. SIULP L’Aquila
42. SIULP Latina
43. SIULP Lecce
44. SIULP Lecco
45. SIULP Livorno
46. SIULP Lodi
47. SIULP Lucca
48. SIULP Macerata
49. SIULP Mantova
50. SIULP Massa Carrara
51. SIULP Matera
52. SIULP Messina
53. SIULP Milano
54. SIULP Modena
55. SIULP Napoli
56. SIULP Novara
57. SIULP Nuoro
58. SIULP Oristano
59. SIULP Padova
60. SIULP Palermo
61. SIULP Parma
62. SIULP Pavia
63. SIULP Perugia
64. SIULP Pesaro Urbino
65. SIULP Pescara
66. SIULP Piacenza
67. SIULP Pisa
68. SIULP Pistoia
69. SIULP Pordenone
70. SIULP Potenza
71. SIULP Prato
72. SIULP Ragusa
73. SIULP Ravenna
74. SIULP Reggio Calabria
75. SIULP Reggio Emilia
76. SIULP Rieti
77. SIULP Rimini
78. SIULP Roma
79. SIULP Rovigo
80. SIULP Salerno
81. SIULP Sassari
82. SIULP Savona
83. SIULP Siena
84. SIULP Siracusa
85. SIULP Sondrio
86. SIULP Taranto
87. SIULP Teramo
88. SIULP Terni
89. SIULP Torino
90. SIULP Trapani
91. SIULP Trento
92. SIULP Treviso
93. SIULP Trieste
94. SIULP Udine
95. SIULP Varese
96. SIULP Venezia
97. SIULP Verbano Cusio Ossola
98. SIULP Vercelli
99. SIULP Verona
100.SIULP Vibo Valentia
101.SIULP Vicenza
102.SIULP Viterbo
 
Segreterie Regionali SIULP:
1. SIULP Abruzzo
2. SIULP Basilicata
3. SIULP Calabria
4. SIULP Campania
5. SIULP Emilia Romagna
6. SIULP Friuli Venezia Giulia
7. SIULP Lazio
8. SIULP Liguria
9. SIULP Lombardia
10. SIULP Marche
11. SIULP Molise
12. SIULP Piemonte
13. SIULP Puglia
14. SIULP Sardegna
15. SIULP Sicilia
16. SIULP Toscana
17. SIULP Trentino Alto Adige
18. SIULP Umbria
19. SIULP Valle d’Aosta (struttura unica con il SIULP Aosta)
20. SIULP Veneto

 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’
DAL 7° CONGRESSO NAZIONALE
ROMA 5-7 DICEMBRE 2011

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