Articolo 20 Il Congresso regionale
Il Congresso Regionale deve essere effettuato dopo i Congressi Provinciali e in preparazione del Congresso Nazionale.
Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti:
  • esaminare e discutere le politiche e l’attività del SIULP nella regione;
  • discutere e votare le tesi congressuali nazionali;
  • esaminare i documenti approvati dai Congressi Provinciali;
  • discutere e votare i documenti congressuali;
  • discutere e votare la relazione finanziaria;
  • eleggere il Direttivo Regionale, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.
Al Congresso Regionale compete altresì deliberare sullo statuto regionale e sulle sue modifiche perché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.
 

 

Articolo 21 Organi Regionali
Il Direttivo e la Segreteria della Struttura Regionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale. Il Direttivo Regionale, delibera altresì sugli atti di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell’organismo regionale.
Per la cessione di eventuali beni immobili, il Direttivo Regionale può cedere la proprietà degli immobili previa autorizzazione del Consiglio Generale Nazionale.
I Segretari Generali Provinciali sono membri di diritto del Direttivo Regionale.
Il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale sono eletti dal Direttivo Regionale.
Per la Valle d’Aosta gli organismi, i compiti ed i contributi sindacali di cui agli articoli 22, 23, 24, 26 e 27 sono assorbiti dalla Struttura Regionale
 

 

Articolo 22 Struttura Provinciale
La struttura provinciale rappresenta il SIULP nella provincia e attua la contrattazione decentrata nell’ambito delle direttive generali del Sindacato.
Elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura regionale e nazionale.
Organi della Struttura Provinciale sono:
  • Congresso Provinciale;
  • Direttivo Provinciale;
  • Segreteria Provinciale;
  • Collegio dei Sindaci Provinciale;
  • il Collegio dei Probiviri Provinciale;
  • Assemblea dei quadri provinciali.
Nelle province con un numero di almeno 1.000 iscritti può essere costituito il Consiglio Generale Provinciale.
L’assemblea dei quadri è la riunione dei delegati dei posti di lavoro e dei membri delle Commissioni previste dagli accordi sindacali.
L’assemblea è organo esclusivamente consultivo della Segretaria Provinciale e viene convocata dalla stessa Segreteria quando lo ritiene o per la consultazione prevista dal presente Statuto.
 

 

Articolo 23 Congresso Provinciale
Il Congresso Provinciale:
  • esamina e discute l’attività del SIULP sul territorio provinciale;
  • stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l’attività futura;
  • discute e vota le tesi congressuali nazionali;
  • discute e vota i documenti congressuali da presentare al Congresso Regionale e Nazionale;
  • elegge il Direttivo Provinciale e/o il Consiglio Generale Provinciale, i delegati al Congresso Regionale e Nazionale ed ove richiesto il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.
Al Congresso Provinciale compete altresì deliberare sullo statuto provinciale e sulle sue modifiche purché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.
 

 

Articolo 24 Organi provinciali
Il Consiglio Generale/Direttivo Provinciale, la Segreteria e il Collegio dei Sindaci hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla propria dimensione territoriale.
Il Collegio dei Probiviri della struttura Provinciale è competente all’istruttoria e delibera delle sanzioni disciplinari degli iscritti della provincia di competenza quale organo di prima istanza.
Il Consiglio Generale/Direttivo Provinciale delibera gli atti relativi all’acquisizione dei beni immobili di proprietà della struttura provinciale.
Per la cessione di eventuali beni immobili, il Direttivo Provinciale può cedere la proprietà degli immobili previa autorizzazione del Consiglio Generale Nazionale.
Il Segretario Generale provinciale e la Segreteria Provinciale sono eletti dal Direttivo Provinciale o dal Consiglio Generale Provinciale nelle sedi dove è previsto.
 

 

Articolo 25 Sezione sindacale
La sezione sindacale è la struttura di base del SIULP; prende il nome del posto di lavoro e delle località ove ha sede; essa può essere costituita in ogni luogo di lavoro con almeno 10 iscritti.
Nel posto di lavoro con meno di 10 iscritti si può procedere all’elezione di un rappresentante. Per il calcolo dei delegati si procede accorpandolo con altri posti di lavoro.
Alla sezione sindacale appartengono i lavoratori della Polizia di Stato iscritti al SIULP essa assolve ai seguenti compiti:
  • organizza il Congresso e le assemblee della Sezione sindacale;
  • provvede all’azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento sul posto di lavoro;
  • conduce d’intesa con la Segreteria Provinciale le vertenze con la propria controparte naturale in materia di ambiente di lavoro, salubrità e mense e vigila sull’applicazione degli accordi;
  • elegge il delegato o la Segretaria della Sezione sindacale;
  • elegge i delegati al Congresso Provinciale.
 

 

TITOLO IV
DELL’AMMINISTRAZIONE
 

 

Articolo 26 contributi sindacali e solidarietà e fondo Comune nazionale.
Il SIULP in quanto libera associazione realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori.
I Contributi sindacali versati dai lavoratori saranno ripartiti fra le varie istanze sulla base di criteri, anche differenziati, stabiliti dal Consiglio Generale Nazionale al fine di generalizzare ed omogeneizzare lo sviluppo
delle strutture e delle attività del sindacato nell’intero territorio del Paese.
Il fondo comune del SIULP è costituito dai contributi di tutti gli iscritti/e e da ogni altra forma di contribuzione volontariamente erogata a favore del SIULP Nazionale nonché da tutti i beni mobili ed immobili acquisiti con l’utilizzo delle risorse finanziarie sopra indicate.
 

 

Articolo 27 Fondi Comuni regionali e provinciali .
I fondi comuni delle strutture regionali e provinciali sono costituiti solo ed esclusivamente dalla quota loro assegnata ai sensi dell’art. 26 comma 2° del presente statuto e da ogni altra forma di contribuzione volontaria fornita da terzi in specifico favore della singola struttura territoriale.
 

 

Articolo 28 Autonomia amministrativa.
Le strutture del SIULP Nazionale, Regionale e Provinciale sono associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome nel rispetto delle linee di politica generale deliberate dal Consiglio Generale Nazionale, dal Direttivo e dalla Segreteria Nazionale e, pertanto, ciascuna struttura non risponde delle obbligazioni assunte da altre strutture.
 

 

Articolo 29 Attività amministrativa e contabile
La Segreteria Nazionale e tutte le strutture territoriali del SIULP, fatta eccezione la Sezione Sindacale che non ha autonomia amministrativo/contabile devono:
  1. Gestire le proprie risorse economico-finanziarie nell’interesse dei propri associati finalizzandole al perseguimento degli obiettivi politico-sindacali deliberati dal SIULP attraverso i propri organismi statutari e per la tutela dei propri associati, osservando i principi di lealtà e correttezza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della parità di bilancio e della relativa copertura finanziaria;
  2. predisporre annualmente per il tramite delle Segreterie il bilancio preventivo e consuntivo nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza dei dati contabili;
  3. far approvare dal Direttivo competente il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento;
  4. trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi alla Segreteria Nazionale entro il mese di aprile successivo all’approvazione del bilancio consuntivo al fine di consentire un’analisi sul risultato complessivo dell’organizzazione, sul quale la Segreteria Nazionale relaziona al primo Direttivo Nazionale utile;
  5. rendere noti annualmente i bilanci consuntivi e preventivi, redatti in forma sintetica, mediante mezzi di comunicazione idonei, agli/le iscritti/e e agli organismi;
  6. tenere a disposizione la contabilità per il Collegio dei Sindaci Revisori, per l’organismo dirigente della struttura interessata e per la Segreteria Nazionale;
  7. aprire un conto corrente, intestato al SIULP e comunicare i dati identificativi alla Segreteria Nazionale e alla Amministrazione al fine di consentire i versamenti delle quote spettanti. Sullo stesso conto, sul quale è fatto obbligo di operare con firma congiunta, confluiranno altresì tutte le altre forme di contribuzione volontaria erogate a favore della stessa struttura.
Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni contabili ed amministrative, la Segreteria Nazionale assume i provvedimenti politici, organizzativi e amministrativi necessari, ordinari e straordinari, al fine di ricondurre la situazione alla normalità.
In caso di mancato adempimento da parte di una o più strutture territoriali del SIULP degli obblighi di cui sopra la Segreteria Nazionale in particolare può deliberare, anche qualora sussistono gli elementi per ritenere
che le risorse del SIULP siano utilizzate in modo difforme da quanto previsto dal presente Statuto o per indebolire e/o assottigliare la propria base associativa, le seguenti misure:
a) l’immediata sospensione dei contributi di spettanza della struttura inadempiente, fatta salva in ogni caso la necessaria ratifica del provvedimento suddetto da parte del Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.
La sospensione dei contributi è altresì prevista anche quando gli stessi vengano utilizzati per intaccare l’integrità organizzativa e/o associativa del S.I.U.L.P. ovvero per provocarne la divisione e/o l’indebolimento.
b) proporre al Direttivo Nazionale il commissariamento della struttura inadempiente nei modi e nelle forme
di cui al successivo articolo 37.
 

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