Articolo 14 Consiglio Generale Nazionale
Il Consiglio Generale Nazionale è l’organo deliberante del Sindacato fra un Congresso e l’altro.
E’ composto da almeno 150 membri eletti dal Congresso nazionale più l’eventuale quota per la rappresentanza femminile.
Esso è convocato dalla Segreteria Nazionale in via ordinaria di norma due volte l’anno ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da un terzo dei suoi membri, ovvero sia necessario ratificare provvedimenti di urgenza eventualmente assunti nelle materie di competenza del Consiglio Generale medesimo.
Sono compiti del Consiglio Generale Nazionale:
  • deliberare sulla politica generale del SIULP;
  • eleggere il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale;
  • eleggere il Direttivo Nazionale
  • approvare il regolamento congressuale
  • provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale e alla predisposizione del relativo ordine del giorno.
  • deliberare gli atti di straordinaria amministrazione relativi all’acquisizione e alla cessione del patrimonio immobiliare.
  • deliberare la ripartizione delle quote sindacali secondo i principi e sulla base dei criteri stabiliti nel successivo articolo 26.

 

Articolo 15 Direttivo Nazionale
Il Direttivo Nazionale è l’organo di direzione politica del SIULP nell’ambito delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Generale Nazionale.
Il Direttivo Nazionale è composto di norma da almeno trentatre membri più i componenti della Segreteria Nazionale.
E’ convocato dalla Segreteria Nazionale di norma una volta al mese o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti..
Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione del SIULP ed il necessario coordinamento delle strutture in cui il SIULP si articola.
Al solo Direttivo Nazionale è altresì affidato il compito di:
  • approvare il bilancio consuntivo e preventivo;deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione, fatta eccezione per quelli inerenti l’acquisizione e la cessione di beni immobili che sono devoluti alla competenza del Consiglio Generale, e quelli sia ordinari che straordinari relativi alla gestione del patrimonio immobiliare.
 

 

Articolo 16 Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è l’organo politico di direzione esecutiva del SIULP. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Generale Nazionale e del Direttivo Nazionale del SIULP anche con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione nonché a quelli di acquisto e cessione gestione dei beni immobili deliberati dagli organi competenti. Assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali.
La Segreteria Nazionale gestisce l’attività nazionale del SIULP per l’ordinaria amministrazione; rappresenta il SIULP nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione e può intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio.
La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d’urgenza.
Tali ultime questioni devono essere sottoposte alla ratifica dell’organo ordinario competente.
 

 

Articolo 17 Segretario Generale – Legale Rappresentante
Il Segretario Generale Nazionale – Regionale – Provinciale coordina i lavori della Segreteria Nazionale – Regionale – Provinciale e rappresenta legalmente il SIULP di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento constatato dal Direttivo Nazionale tale rappresentanza è attribuita ad altro componente la Segreteria Nazionale – Regionale – Provinciale.
La segreteria si dota di un regolamento di funzionamento che norma anche il proprio processo decisionale .
 

 

Articolo 18 Collegio dei Sindaci revisori
Le istanze nazionali, regionali, provinciali cui competono gestioni finanziarie devono, ove sia previsto obbligatoriamente dalla legge, eleggere un Collegio dei Sindaci Revisori. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti a voto palese dal Congresso Nazionale.
Il Collegio dei Sindaci elegge un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Direttivo Nazionale procede alle necessarie sostituzioni.
Al Collegio dei sindaci revisori è affidato il compito di:
  • controllare l’amministrazione;
  • la regolare tenuta della contabilità;
  • verificare le entrate;
  • verificare la regolarità di tutte le spese;
  • verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
  • verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Direttivi, corredati da una loro relazione contabile; controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili; presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro. A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale.
I membri del Collegio dei Sindaci Revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei
rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali e Provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci Revisori e questi riferisce con relazione scritta ai rispettivi organi eletti dal Congresso, o dal Consiglio Generale/Direttivo.
 

 

TITOLO III
DELLA ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
 

 

Articolo 19 Struttura Regionale
La Struttura Regionale ha compiti di carattere organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione sindacale, ricerca e approfondimento culturale rappresentando il SIULP nei confronti delle autorità e degli Enti aventi rappresentanza regionale.
Assolve ai compiti di formazione, attività servizi e centri di consulenza per i colleghi.
D’intesa con le Strutture Provinciali coordina la contrattazione decentrata per gli uffici organizzati su dimensione pluri – provinciale. Essa è chiamata altresì a supportare l’iniziativa delle Strutture Provinciali con una serie di servizi centralizzati.
Organi della Struttura Regionale sono:
  • il Congresso Regionale;
  • il Direttivo Regionale;
  • la Segreteria Regionale;
  • il Collegio dei Sindaci
  • il Collegio dei Probiviri.
 

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