Articolo 8 Strumenti di lotta
Il SIULP persegue le finalità sindacali avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla Costituzione e dalla legge.
 

 

Articolo 9 Uso della sigla
La sigla e il simbolo “SIULP” appartengono esclusivamente al SIULP e possono essere utilizzati solo dagli organi statuari in carica.
L’utilizzo improprio della sigla e/o del simbolo, comporta l’attivazione delle procedure di sanzionamento previste dal presente Statuto.
 

 

Articolo 10 Norme Generali
Il SIULP realizza i propri scopi e organizza la propria attività ispirandosi ai principi della democrazia e, nel superiore interesse della collettività, non ricorre all’esercizio del diritto di sciopero, ma individua e realizza mezzi di lotta e di pressione diversi per raggiungere i propri obiettivi.
Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna del SIULP si fa rinvio al regolamento approvato per lo svolgimento dei Congressi, che hanno valenza nel periodo che intercorre tra un congresso e un altro e che, inoltre, disciplina le modalità di voto all’interno di tutti gli organismi previsti dal presente Statuto, fatta eccezione quelli per i quali si richiama l’emanazione di appositi regolamenti. L’istituto della delega, pertanto, è previsto esclusivamente per le fasi congressuali e non anche per le votazioni dei vari organismi statutari.
Ove non diversamente disposto, qualora 1/3 dei membri di un organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario Generale ha l’obbligo di convocarlo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria Nazionale che convocherà l’organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.
A seguito della richiesta di 1/3 dei Suoi membri la convocazione del Direttivo nazionale deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni.
Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organi del SIULP sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dai presenti.
L’elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio, ed in regola con il pagamento del contributo associativo del mese precedente.
Tutte le cariche direttive sono elettive; le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l’altro, negli organi dirigenti sono colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza nel caso in cui questo risulti da
verbale redatto al termine dell’elezione dell’organo in cui si è venuta a creare la vacanza. In caso di impossibilità si procede per cooptazione degli organi direttivi, fino ad un massimo del 20% con gli stessi
criteri di rappresentatività utilizzati per le elezioni.
Il congresso straordinario è convocato, per tutte le strutture del SIULP, quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno degli iscritti che fanno riferimento alla struttura di cui si intende richiedere il congresso straordinario.
Si procederà, altresì, al congresso straordinario, della struttura interessata, qualora le vacanze degli organismi, eletti al congresso, della struttura stessa siano superiori al 50%. In tali casi il congresso straordinario, fatta eccezione per gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto, è convocato, a livello regionale e provinciale dalla Segreteria Nazionale nel rispetto dei termini di cui all’articolo 38.
Le vacanze, accertate dalla Segreteria Nazionale, saranno comunicate alla Segreteria Provinciale o Regionale interessata, prima dell’attivazione delle procedure per il congresso straordinario.
Qualora tale vacanza si dovesse registrare nella sezione sindacale di base, il congresso straordinario sarà indetto dalla Segreteria Provinciale della quale detta sezione fa parte.
Se le vacanze sono comprese tra il 20% e il 50%, l’organismo si ridurrà proporzionalmente.
Il componente degli organi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata qualora trattasi di membro di direttivo o di membro di Segreteria.
 

 

TITOLO II
DELLE STRUTTURE E DELL’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
 

 

Articolo 11 Struttura Organizzativa
L’associazione SIULP è costituita dagli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
IL SIULP organizzativamente si articola in:
  • struttura Nazionale
  • struttura Regionale
  • struttura Provinciale
  • sezione sindacale
La costituzione, o la modifica dell’attuale assetto organizzativo delle province e delle regioni in essere all’atto dell’approvazione del presente Statuto, comporterà la modifica dell’assetto organizzativo del SIULP in aderenza all’aggiunta/cancellazione delle province o delle regioni sino a quel momento vigenti.
In tale caso la struttura che si costituirà sarà denominata con la sigla SIULP affiancata dal nome della nuova provincia o regione.
Le strutture provinciali e regionali sono denominate come dall’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente Statuto.
La sezione sindacale è denominata con l’aggiunta del nome dell’ufficio nella quale essa, secondo quanto previsto dal presente Statuto può essere costituita.
 

 

Articolo 12 Struttura nazionale
Sono organi nazionali il:
  • Congresso Nazionale
  • Consiglio Generale Nazionale
  • Direttivo Nazionale
  • Segreteria Nazionale
  • Collegio Sindacale Nazionale
  • Collegio dei Probiviri Nazionale
  • Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale

 

Articolo 13 Congresso Nazionale
Il Congresso è il massimo organo deliberante del S.I.U.L.P. Esso viene convocato ogni 5 anni dal Consiglio Generale Nazionale.
Il Congresso è altresì convocato, in via straordinaria, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 10 del
presente Statuto.
L’ordine del giorno del Congresso ordinario sarà formulato dal Consiglio Generale Nazionale, mentre per quello straordinario dal Commissario Straordinario e sarà reso noto almeno quindici giorni prima della convocazione del Congresso.
I compiti del Congresso Nazionale sono:
  • definire gli orientamenti generali di natura politico sindacale ai quali tutte le strutture dovranno uniformarsi;
  • eleggere il Consiglio Generale;
  • eleggere il Collegio dei Sindaci Nazionale;
  • eleggere il Collegio dei Probiviri Nazionale;
  • eleggere il Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale;
  • approvare il Regolamento dei Probiviri a cui si attengono, per l’esercizio delle loro funzioni, i Collegi dei Probiviri, Provinciali, Regionali e Nazionale, nonché il Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale limitatamente agli interventi di sua competenza.
Le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale, il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere e ogni altra norma attinente allo svolgimento dello stesso verranno determinate con apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale prima della convocazione del Congresso.
Solo al Congresso compete deliberare sullo statuto e sulle sue modifiche e deliberare sullo scioglimento del Sindacato.
Tale decisione, per essere valida, deve essere presa a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati. In tale sede si delibererà anche sulla destinazione del patrimonio del SIULP.
Il Congresso delibera sull’ordine del giorno dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.
 

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